L’entità dello sforzo che il rimorchiatore deve esercitare e la sua direzione è deciso dal comandante della nave il quale normalmente ascolta i consigli del pilota … in realtà è tuttavia il pilota che dialoga con i rimorchiatori per radio … gli obblighi di ciascun rimorchiatore consistono nell’ottemperare agli ordini ricevuti dalla nave e la responsabilità sorge nel caso di inadempimento o ritardato adempimento … il comma 2 dell’art. 104 Cod. Nav. dispone che dei danni sofferti da terzi sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del rimorchiatore che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili … il terzo danneggiato ha l’onere della prova della colpa del danneggiante … il pilota è consulente del comandante … le informazioni e le indicazioni che il pilota deve fornire riguardano in particolare i fondali, le correnti, le condizioni meteo, la presenza di altre navi … il pilota è responsabile in base all’art. 93 Codice della Navigazione e la sua responsabilità è complementare a quella del comandante … la responsabilità per danni a terzi sussiste nei casi in cui i danni siano conseguenza del suggerimento di esecuzione di una determinata manovra ma non anche per i danni che derivano dalla erronea esecuzione della manovra.
La normativa internazionale e nazionale in materia di servizi tecnico nautici è frutto di un costante compromesso fra funzione privata/commerciale degli erogatori di questi servizi e una funzione pubblica degli stessi nel caso di emergenze e situazioni straordinarie.
In questo mix di mansioni ordinarie e straordinarie si applica spesso a macchia di leopardo anche una normativa ad esempio in materia di responsabilità nonché di oneri derivanti da assunzioni di responsabilità, che corre sul filo del rasoio. Emblematico il caso del salvataggio con una invisibile linea di confine fra l’assistenza che ad esempio i rimorchiatori (sulla base di tariffe e di costi prestabiliti) prestano alle navi in manovra e l’intervento straordinario per salvare la nave in situazione di emergenza con oneri a carico dell’armatore e quindi indennità e compensi a favore della società che gestisce il rimorchio neppure comparabili con quelli dell’ordinaria assistenza alle manovre in porto.
La linea di confine è anche operativa, non solo legale. Quando un servizio muta le sue caratteristiche intrinseche, anche modificando la linea di comando, teorica, che si applica nel caso di una normale operazione di assistenza alla nave.
Non è certo compito né obiettivo di questa analisi di dissertare sulla legislazione vigente, ma solo di attirare l’attenzione su una complessità legislativa che è figlia di una complessità di funzioni e rapporti destinati a modificarsi a seconda delle situazioni in cui maturano e si concretizzano. Da un lato, l’ordinaria amministrazione che – come più volte sottolineato – sembra essere la regola. Dall’altra, quell’emergenza che i numeri sulla ripetitività dei sinistri in porto sembrerebbero testimoniare.
Il caso dei rimorchiatori, che spesso – come documentato – svolgono una funzione decisiva per evitare incidenti, urti e collisioni, è emblematico per tentare di capire. Attraverso lo strumento della “prontezza operativa” i rimorchiatori presidiano il porto 24 ore su 24 e sono il braccio operativo dell’Autorità marittima per intervenire in caso di emergenza e garantire quindi la sicurezza. Ma al tempo stesso il servizio – come recita la legge del 94 – soddisfa una precisa necessità delle navi la cui scarsa manovrabilità in spazi ristretti, non consentirebbe di effettuare autonomamente l’operazione di avvicinamento (allontanamento) alla banchina cui sono destinate. Per altro l’ausilio di mezzi aggiuntivi nella fase di approdo, transito e disormeggio nelle acque portuali e nei canali di navigazione soddisfa le esigenze di sicurezza della navigazione che l’Autorità Marittima presidia nell’interesse della collettività.
Il rimorchio portuale è, secondo la nostra legislazione, un servizio pubblico, di interesse generale, con caratteristiche di universalità (prestato a chiunque ne faccia richiesta, a qualunque ora del giorno e della notte, a prezzi predeterminati dall’autorità competente), diretto a garantire – è sottolineato da Assorimorchiatori e da Federimorchiatori nei rispettivi siti – la sicurezza della navigazione nelle acque portuali e lungo le coste. Ha per oggetto la prestazione di trazione od assistenza (es. pulling, pushing, scorta) volta a cooperare, eseguendole ed agevolandole, alle manovre di accosto ed allontanamento dalla banchina delle navi in arrivo ed in partenza dai porti od altri luoghi di approdo. Il rimorchiatore, oltre che in condizioni meteomarine avverse, si rivela indispensabile, anche in condizioni normali, per consentire la manovra in sicurezza delle navi negli spazi ristretti, a contatto con infrastrutture portuali o con altre navi in transito o in sosta; il rimorchiatore è, in ogni caso, utile per garantire la cosiddetta “prontezza operativa” (la presenza in porto e disponibilità 24 ore al giorno), attuando un presidio fondamentale per la sicurezza dei trasporti marittimi. In definitiva, quindi, il servizio di rimorchio garantisce la funzionalità e la sicurezza dei traffici passeggeri e merci e i rifornimenti energetici, oltre al soccorso di chiunque si trovi in situazione di emergenza nei porti e nelle acque antistanti, con obbligo di relativa erogazione 24 ore su 24 per tutto l’arco dell’anno, rappresentando quindi un indispensabile punto di riferimento a disposizione dell’Autorità Marittima.
E l’importanza di queste funzioni è evidenziata dal Codice della Navigazione, che è inequivocabile in materia di assistenza e salvataggio. Secondo l’articolo 489, “l’assistenza a una nave o a un aeromobile in mare e in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri”…E ancora “il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo da una nave o un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei miti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla”…e ancora “quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati nell’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo”. E anche alla luce di quanto previsto dal Codice che la funzione delle navi da rimorchio, si rivela spesso essenziale per evitare sinistri in aree portuali.
CODICE DELLA NAVIGAZIONE
DownloadFebruary 23, 2016
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